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Crisi del debito e tutela del patrimonio. Legge 3/2012 e Fresh Start. 3 года назад


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Crisi del debito e tutela del patrimonio. Legge 3/2012 e Fresh Start.

Con la L. 3/2012 il debitore civile o l’impresa non fallibile possono accedere alle procedure al piano del consumatore, all’accordo con i creditori (o mini concordato) o alla liquidazione del patrimonio, per superare la crisi del debito. È indubbio che per la prima volta in Italia esiste una legge che tende a favorire una seconda possibilità al debitore in crisi, seguendo il ben più consolidato principio anglosassone del fresh start. La figura del creditore, seppur determinante ai fini del voto nell’accordo, o mini concordato, non appare centrale e indispensabile nelle altre procedure, considerando che il piano del consumatore viene omologato senza il voto dei creditori, i quali possono svolgere delle osservazioni alla proposta svolta dal debitore, su questioni di legittimità e non in merito. Anche la procedura di liquidazione, ai fini dell’ammissibilità, la legge non prevede come necessario l’intervento dei creditori, considerato il massimo sforzo del debitore che si impegna a soddisfare i creditori con tutto il patrimonio. Anche nell’accordo o mini concordato, seppur il voto dei creditori è centrale ai fini della omologa, la procedura ha previsto delle deroghe a favore del debitore, ai fini del raggiungimento del quorum richiesto del 60%. il voto favorevole. CONTRIBUTO VIDEO VAGLIO MAGAZINE Vale la pena evidenziare quella che per chi scrive appare una rivoluzione nell’ambito delle procedure concorsuali, prevista all’art. 12 co. 3 quater, che prevede: “Il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 11, co. 2, e quando, anche sulla base risultanze dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Prima di oggi non vi era alcuna possibilità di definire la posizione del debitore, nell’ambito concorsuale, che prescindesse dal voto favorevole del creditore. Orbene, dall’ultima modifica della L. 3/2012, il giudice disattende il voto negativo dell’amministrazione finanziaria ai fini dell’omologa dell’accordo. Volendo spingerci oltre nell’interpretazione teleologica della norma, si può sostenere la possibilità per il giudice di omologare l’accordo anche nel caso sia proposto dal debitore il pagamento delle rate a scadere secondo l’originario piano di ammortamento, ai sensi dell’art. 8 co 1 ter e 1 quater, senza il voto favorevole del creditore. Infatti, la concessione della norma sarebbe superflua se fosse subordinata al voto del creditore. Quindi, si può dire che se il debitore propone il pagamento nelle modalità previste, anche se non espressamente indicato dalla norma, per analogia il giudice omologa l’accordo senza la possibilità del creditore di esercitare il voto sul punto, o per di più, anche se il creditore esprimesse voto negativo. Solo pochi cenni alla norma evidenziano quale prerogative siano concesse al debitore, con l’obiettivo dichiarato dalla stessa norma di poter superare la crisi del debito, alle condizioni economiche e patrimoniali in cui versa il debitore, anche a prescindere dalla posizione del creditore.. Nonostante la forza della L. 3/2012 a sostegno del debitore nel superamento concreto della crisi del debito, ancora oggi, dopo otto anni dall’entrata in vigore, pochissime procedure vengono introdotte in tribunale a tutela dei debitori. Solo un dato per rendere l’idea del fenomeno, alla data di stesura del presente articolo, non sono state iscritte a ruolo al Tribunale di Roma più di 30 procedure. Le difficoltà generali della crisi economica, mai superate, aggravate dalla crisi pandemica in atto, dovrebbero aver messo in campo tutte le soluzioni per scongiurare il default e dare la possibilità ai debitori di ripartire. Invece, lo strumento che per legge permette di bloccare i pignoramenti immobiliari e mobiliare, stralciare i debiti di qualsiasi natura e valore, quelli fiscali anche contro la volontà del creditore, non viene utilizzata. Non esiste strumento tecnico giuridico che permetta al debitore di poter prevedere un nuovo piano di ammortamento del mutuo della propria casa pignorata, da un lato, perché il creditore ha diritti che impediscono al debitore di sospendere la procedura esecutiva, se non in casi eccezionali; dall’altra, la banca non potrebbe mai rinegoziare il mutuo all’esito del pignoramento, in quanto il debitore è pregiudicato dalle segnalazioni in Centrale Rischi che impediscono alla banca qualsiasi rinegoziazione del debito. Dopo una prima chiusura della giurisprudenza, la Cassazione, ....

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