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Marcatura CE: concetti base 3 года назад


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Marcatura CE: concetti base

Relatori Ing. Claudio Delaini [00:00] Introduzione In questo webinar si vuole affrontare la marcatura CE dei prodotti, le condizioni di applicabilità, la normativa vigente e come fare la marcatura. Ci sono tre capisaldi: 1. Non tutti i prodotti sono da marcare CE, vi sono delle categorie che permettono di distinguerli; 2. Tutti i prodotti, per essere venduti e usati all’interno dell’UE, devono essere sicuri; 3. Il CE vale solo all’interno dell’UE. A livello internazionale, il CE è riconosciuto come marchio sicuro e affidabile. [01:40] Gli standard normativi Il primo riferimento normativo è il regolamento 765 del 2008, che formalizza la decisione da parte degli stati europei di unificare le direttive nazionali, affinché si riferissero tutte a un regolamento unico, quando si tratta di commercializzare prodotti dentro l’UE. Lo scopo è costruire un mercato unico, che immetta prodotti sicuri. Dentro il regolamento si trovano le definizioni, assunte uniche da tutti i paesi. In particolare emergono quattro figure: - Fabbricante - Importatore - Mandatario - Distributore Queste quattro figure hanno responsabilità diverse, ma tutti gestiscono una fase del prodotto e si incaricano della sua sicurezza verso chi lo utilizza. L’articolo 30 parla della marcatura CE, e in particolare afferma che essa può essere apposta solo dal fabbricante e dal mandatario. Con l’apposizione, il fabbricante/mandatario si fa carico di tutte le responsabilità le quali il prodotto deve rispondere per essere sicuro. Il secondo riferimento normativo è la Decisione 768 del 2008. Nella decisione emergono gli obblighi dei principali attori del commercio dei prodotti. Nell’allegato I, capo R2, si parla degli obblighi degli operatori economici. Nell’articolo R2, si parla degli obblighi dei fabbricanti. Uno degli obblighi principali del fabbricante è fare la valutazione dei rischi sul prodotto, redigere un documento di valutazione dei rischi e assieme ad esso un manuale di uso e manutenzione, per poter usare il prodotto in sicurezza. Solo dopo si può apporre la marcatura CE, che ha le sue regole di stesura e apposizione. La documentazione, insieme al numero di lotto/serie, consente di tracciare il prodotto. Nell’articolo R4, si parla degli obblighi degli importatori. La loro principale responsabilità è di immettere nel mercato comunitario solo prodotti conformi. Inoltre, devono fare delle verifiche, come test a campione ecc. Nell’articolo R5, si parla degli obblighi dei distributori. Quando i distributori mettono un prodotto a disposizione sul mercato, devono fare un controllo formale sul prodotto, ma non hanno le stesse responsabilità di un fabbricante o importatore, devono procedere “con la dovuta attenzione”. Se non c’è conformità a livello palese, il distributore può ritirare dal mercato il prodotto. [19:25] Quali direttive scelgo? Il regolamento 765/08 e la decisione 768/08 sono testi di riferimento, ai quali si affidano le altre direttive e normative. Per capire poi, a quale direttiva specifica fare riferimento, si procede “a piramide”, ovvero, si passa da direttive specifiche del prodotto (es. direttiva ascensori) a direttive di prodotto generali (es. direttiva macchine). Ci sono degli aiuti: si cercano le direttive armonizzate, che sono mappate online (https://ec.europa.eu/growth/single-ma...) e che includono una miriade di prodotti diversi. Ci si orienta sulla base della “destinazione d’uso” del prodotto. ATTENZIONE: scegliere una direttiva non vuol dire che questa sarà l’unica applicabile. Si devono selezionare tutte le direttive nelle quali rientra il prodotto in esame. Anche in questo caso, si va “a piramide”, scegliendo le più generiche e andando verso direttive via via più specifiche. [38:00] Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità Per sintetizzare i passi salienti, individuato un prodotto ci si deve chiedere: - Che ruolo si riveste nel commercio (fabbricante, distributore ecc.); - Che direttive armonizzate vanno considerate per il prodotto in esame (es. ATEX se lavora in ambienti esplosivi); - Che documentazione produrre. A quel punto si redige il Fascicolo Tecnico. All’interno del fascicolo tecnico si spiega il prodotto e le sue funzioni, si fa la valutazione del rischio, rispondendo ai requisiti essenziali di sicurezza, si includono le istruzioni e una copia della dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico va creato ed è coperto dal segreto industriale. Si fa poi la Dichiarazione di Conformità CE. Al suo interno è necessario emergano la ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante. Ci deve essere una descrizione della macchina, con tutte le informazioni necessarie a collegare la macchina al fascicolo tecnico. Infine si indicano le norme tecniche applicate per redigere la dichiarazione di conformità. Per approfondire leggi qui: https://www.certificazionece.it #sicurezzamacchinari #macchinariosicuro #claudiodelaini #certificazionece #sicurezzalavoro

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